Come distruggere l'art.18 e non farlo sapere a nessuno.
Ieri è stata approvato al Senato il ddl delega sul lavoro. Si è violato senza alcun ritegno l'art.18. Insomma, il funerale della Giustizia del lavoro, del diritto del lavoro, dello Statuto dei lavoratori. Ma, se negli anni '60 anche per meno di quello che è successo si sarebbe avuta una rivoluzione, oggi no e tutti se ne approfittano. La nuova normativa, senza scendere troppo nei particolari, prevede che per le controversie relative ai rapporti di lavoro non si possa ricorrere al giudice ma a un semplice arbitrato. La volontà dei lavoratori è stata mutilata. Queste clausole, infatti, anche senza il consenso di sindacati e contratti collettivi si considereranno apposte fra 12 mesi grazie al Ministro del Lavoro. Senza considerare minimamente, quindi, che la parte debole nel contratto è il lavoratore, e che in quanto in cerca di lavoro, difficilmente si rifiuterà di accettare delle clausole. Ciò renderà la loro volontà viziata. Ma non è finita qui. La cosa inquietante di questa nuova legge, infatti, è il modo subdolo con il quale si è agito. L'art.18, infatti, formalmente, resta lì, sostanzialmente, è stato svuotato. Un bell'articolo a dir poco raccapricciante della normativa approvata ieri, l'art.30, non fa altro che mandare all'ario la legge 604/66, per la quale in caso di licenziamento il lavoratore aveva 60 giorni per l'impugnazione e dai 5 ai 10 anni per agire in giudizio. Ciò, per la vecchia legge valeva solo per i contratti a tempo indeterminato. Oggi, non solo si è ridotto il termine per agire in giudizio a 180 giorni, ma questo sarà valido anche per gli altri tipi di contratti, come se i precari non fossero già abbastanza precari, ma anche per i contratti in corso e, addirittura per quelli già conclusi. Insomma, uno schiaffo al diritto alla difesa, lo sfregio dell'art.24 della Costituzione. E non è finita qui. Il risarcimento in caso di vittoria nella causa, sempre che si possa agire, non può essere inferiore alle 2,5 e superiore alle 12 mensilità, indipendentemente dalla durata della causa. Questo significa che anche se la causa durasse 4 anni, cosa non esattamente fantascientifica per la burocrazia italiana, mi spettano sempre e comunque solo 12 mesi di retribuzione. Ma non bastava neanche questo, così si è ben pensato di inserire un altro bellissimo comma, la cui ratio è quella di estromettere il più possibile la competenza dei giudici. Questi, infatti, nel giudicare gli atti del datore di lavoro, devono attenersi a determinati criteri, primo fra tutti quello del merito. Belle parole, certo. Ciò, concretamente, significa che io, datore di lavoro, se prima avessi dovuto licenziare una persona e avessi licenziato la madre sola con la famiglia a carico, al posto della neoassunta, avrei perso ogni causa possibile, oggi, mi basta dire che la neoassunta è più brava per mandare a casa la madre e vincere la causa. Dov'è il licenziamento per giusta causa? Dov'è l'art.18? Bel modo per festeggiare i 40 anni dello Statuto dei Lavoratori. Bel modo per prendere in giro un Paese intero.